Come già da noi sostenuto ed anticipato, con l’articolo pubblicato sul nostro sito internet https://www.atemnoprofit.it/news/82-operatore-sanitario-sospensione-non-retribuita-dal-lavoro-per-inadempienza-dell-obbligo-vaccinale-da-covid-19-illegittima-in-assenza-della-preventiva-verifica-dell-esistenza-di-posizione-lavorativa-alternativa-cui-assegnarlo ,
l’ORDINAMENTO ITALIANO E’ TENUTO ad INDENNIZZARE I DANNI IRREVERSIBILI CAUSATI DAL VACCINO, anCHE SE “NON OBBLIGATORIO” MA SOLO “RACCOMANDATO”.
PROVIAMO A CHIARIRE.
Su questo punto, molti dubbi sono stati sollevati in questi mesi di pandemia da Covid-19.
Dubbi che muovono, intanto, da una ricorrente e diffusa domanda: <<se i vaccini Anti-Covid 19 sono così decisivi nella lotta contro il Covid-19, perché lo Stato non ne ha imposto l’obbligatorietà ???>>.
Per la liquidazione economica del “danno da perdita del rapporto parentale” per morte di un congiunto, i Giudici di merito, sul solco tracciato dalla Suprema Corte, hanno, da decenni, fatto ampio riferimento alle tabelle approntate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano.
Come noto, l’art. 4 del Decreto-Legge n.44 dell’1/04/2021 (entrato in vigore lo stesso 01/04/2021 e convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28/05/2021), ha introdotto l’obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid-19 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario, sia pubblico che privato.
In Italia decine di miglia di persone convivono con queste patologie.
Non sempre lo Stato si cura di informarli dei diritti che negli anni maturano.
Proviamo ad offrire un nostro breve contributo.