INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINI ANTI COVID-19
l’ORDINAMENTO ITALIANO E’ TENUTO ad INDENNIZZARE I DANNI IRREVERSIBILI CAUSATI DAL VACCINO, anCHE SE “NON OBBLIGATORIO” MA SOLO “RACCOMANDATO”.
PROVIAMO A CHIARIRE.
Su questo punto, molti dubbi sono stati sollevati in questi mesi di pandemia da Covid-19.
Dubbi che muovono, intanto, da una ricorrente e diffusa domanda: <<se i vaccini Anti-Covid 19 sono così decisivi nella lotta contro il Covid-19, perché lo Stato non ne ha imposto l’obbligatorietà ???>>.
La nostra Costituzione consente al legislatore la prescrizione di un obbligo vaccinale, laddove risulti necessario, allo stato delle condizioni epidemiologiche e delle acquisizioni, per il contenimento del contagio. L’art.32 della Costituzione, infatti, tutela la salute non solo quale diritto fondamentale del singolo ma, anche, quale interesse pubblico della collettività. Ciò può permettere di imporre un trattamento sanitario se diretto, non solo, a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato ma, anche a preservare lo stato di salute degli altri.
Fatta tale premessa, si evidenzia.
Secondo alcuni, lo Stato non avrebbe imposto l’obbligatorietà dei vaccini Anti-Covid perché, ciò, avrebbe comportato un’indiscutibile ingerenza nel diritto al “libero consenso” delle persone a sottoporsi ad un determinato intervento terapeutico.
Cosi, avrebbe invece lasciato alle stesse la scelta di vaccinarsi.
Secondo altri, invece, la ragione parrebbe di natura puramente economica. Lo stato non prescrive l’obbligatorietà perché, altrimenti, si assumerebbe l’obbligo di sollevare gli eventuali danneggiati dai danni eventualmente riportati in conseguenza della stessa somministrazione vaccinale. Ciò, in applicazione di una Legge del 1992 che prevede indennizzi (a vita) e risarcimenti a favore di quei soggetti che abbiano riportato danni irreversibili alla salute in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie.
In effetti, anche la vaccinazione meramente “raccomandata”, seppur non obbligatoria in forza di una specifica legge, qualora provochi danni irreversibili determina il diritto, in capo ai danneggiati, ad essere indennizzati e risarciti.
L’art.1 della citata Legge del 1992, che, come detto, prevede l’indennizzabilità anche a quei soggetti che abbiamo ubito danni irreversibili in conseguenza di vaccinazioni “obbligatorie”, è passato al vaglio della Corte Costituzionale, che, con diverse sentenze rese nel 1990, nel 1998 e nel 2000, ha dichiarato che <<non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società>>.
Anche molto di recente, ad esempio, sentenze di merito continuano a riconoscere il diritto all’indennizzo ed al risarcimento all’individuo al quale sia stato somministrato il vaccino contro l’epatite A e ne abbia avuto danni: vaccino, solo «raccomandato» e non obbligatorio.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha, ancora di recente evidenziato che, <<…benché la tecnica della raccomandazione esprima maggiore attenzione all'autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsabilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell'art. 32 Cost., essa è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo. Ferma la differente impostazione delle due tecniche, quel che rileva è l'obiettivo essenziale che entrambe perseguono nella profilassi delle malattie infettive: ossia il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale. In questa prospettiva, incentrata sulla salute quale interesse (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l'obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione.
La stretta assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate è stata ribadita da questa Corte anche in sentenze più recenti … … in queste stesse pronunce si è osservato che "nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo" … …, cioè la tutela della salute (anche) collettiva.
In presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.
Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano.
La ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale. …>>.
Risulta cosi evidente che anche le vaccinazioni contro il Covid-19, seppur solo (peraltro fortemente) “raccomandate” e non obbligatorie rientrino nei casi di vaccinazioni che, a norme dalla ridetta Legge del 1992, laddove producano danni ai vaccinati, costoro, vanno indennizzati dallo stato..
Le sistematiche e quotidiane campagne vaccinali contro il Covid-19 di questi molti mesi, come anche l’introduzione del “green pass”, sono, senza dubbio, qualcosa di più di una semplice «raccomandazione» alla vaccinazione.
Ormai risulta affievolita la differenza tra “mera raccomandazione” ed “obbligo vaccinale”.
In conclusione, tutti costoro che abbiano riportato danni irreversibili di natura psico-fisica a seguito della somministrazione di vaccino contro il Covid-19 possono formulare istanza di indennizzo/risarcimento all’ordinamento dello Stato Italiano e, ove non accolta in sede amministrativa, potranno ricorrere giudizialmente per far valere ogni loro diritto.