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Il termine per la prescrizione decorre dalla consapevolezza del contagio e non dalla malattia

Buone notizie per la vittima di emotrafusione: il termine per la prescrizione decorre dalla consapevolezza del contagio e non dalla malattia. Il TAR condanna il Ministero della Salute al pagamento degli indennizzi a vita. Nel 1977 la povera vittima presso una struttura pubblica veniva sottoposta a 2 trasfusioni di sangue. A seguito di controlli ed esami di laboratorio, nel 2010, scopre di essere positiva HCV e dopo 2 anni viene a conoscenza della causa del contagio.
Nel 2012 presenta la domanda per ottenere gli indennizzi.
La Commissione Medica, riconosce il nesso causale tra la trasfusione e la patologia contratta, però esprime un giudizio negativo in quanto secondo loro la domanda era stata presentata fuori termine.
La vittima non si arrende e decide di intraprendere una dura battaglia legale.
Si rivolge allo studio legale Vignera, esperto in materia di malasanità ed emotrasfusione contagiose, il quale in breve tempo si attiva per farle ottenere la giustizia che merita.
Così, il 13/12/2016 il Tribunale condanna il Ministero della Salute al pagamento degli indennizzi, precisando che “la domanda presentata per gli indennizzi si ritiene tempestiva in quanto la ricorrente viene a conoscenza solamente nel 2012 della riconducibilità della patologia”.

Il Ministero ciò nonostante non paga e, trascorsi i termini previsti dalle legge, l’Avv. Vignera ricorre al TAR che, ora, accoglie prontamente il ricorso ed ordina al Ministero della Salute il pagamento dell’indennizzo a vita nonché gli arretrati, entro 60 giorni.

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