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Indennizzi per trasfusione subita

TAR condanna il ministero della salute a pagare gli indennizzi per una trasfusione subita nel 1978.

Una donna nel 1978 viene ricoverata presso una struttura pubblica per porpora trombocitopenica ed in tale circostanza le vengono praticate due trasfusioni di sangue. Solo nel Settembre del 2009 durante un ricovero per neoplasia mammaria, apprende la propria positivitá al virus dell’epatite C.

Nel 2011 presenta domanda per il riconoscimento dei benefici di legge. La commissione medica ospedaliera riconosce la tempestivitá della domanda e la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia accertata, ma ritiene la domanda non accoglibile perché afferma che la patologia non sarebbe tanto grave da essere ascritta ad alcuna delle categorie previste dalla legge.

La donna si rivolge allo studio legale dell’Avvocato Vignera , il quale si attiva subito per farle ottenere la giustizia che merita. Richiede infatti tra l’altro, al Tribunale una consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato, da una parte, la riconducibilitá all’emotrasfusione delle infezioni epatiche da cui è affetta la donna e, dall’altra, l’ascrivibilitá alla IV categoria.

Pertanto il Tribunale ha condannato il Ministero della Salute a pagare i benefici spettanti per legge. visto che il Ministero non ha provveduto al pagamento dì quanto dovuto si è provveduto ad un ricorso per ottemperanza al TAR che ha accolto il ricorso e con la sentenza n°526/2018 del 09/03/2018 ha condannato il Ministero della Salute al pagamento degli indenizzi a vita previsti dalla legge e tutti gli arretrati, entro 60 giorni.
Nel frattempo è stato intrapreso giudizio per ottenere anche il risarcimento del danno, che si confida avrà esito positivo.

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