NEONATO GRAVEMENTE DANNEGGIATO ALLA NASCITA. METODO DI CALCOLO DEL DANNO PATRIMONIALE PER PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA.
Con nostro precedente lavoro 16/01/2024 abbiamo esposto il caso di un neonato gravemente danneggiato alla nascita a cagione di parto cesareo prematuro al quale (ed alla di lui famiglia) il Tribunale e la Corte d'Appello ha riconosciuto un risarcimento milionario.
Con successivo lavoro 26/09/2024 abbiamo chiarito che al medesimo danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa futura.
Illustriamo ora il criterio che risulta legittimo per il relativo calcolo.
La Corte d'Appello, della cui decisione abbiamo esposto nei due precedenti lavori, e che ha deciso il caso, ha evidenziato che il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro con il criterio del triplo della pensione sociale.
Quindi il criterio, ma non la misura del danno patrimoniale, muove dal triplo della pensione sociale mensile.
Esso costituisce, infatti, la base di calcolo (per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa futura), che va poi moltiplicato per i cosiddetti coefficienti di capitalizzazione ricavabili dalle tabelle diffuse dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Nel nostro caso, pertanto, il danno patrimoniale per il danneggiato, che si aggiunge al risarcimento già milionario del danno biologico dallo stesso patito (del quale abbiamo parlato nel predetto nostro lavoro 16/01/2024, già quantificato in circa Euro 1.400.000,00), tenendo conto dell' attuale triplo della pensione sociale, moltiplicato per i coefficienti di capitalizzazione di cui alle predette tabelle del Consiglio Superiore della Magistratura, risulterà essere di ulteriori Euro 400.000,00.