DECESSO A CAUSA DI EPATITE POST-TRASFUSIONALE. EREDI. DANNI. RISARCIMENTO. CORTE DI CASSAZIONE: VA CALCOLATO IN RELAZIONE ALLA DURATA PROBABILE (STATISTICA) DELLA VITA.
Abbiamo recentemente affermato, nel nostro articolo del 20/04/2023 che il risarcimento (del gravissimo danno) spettante agli eredi, di un soggetto deceduto a causa di aggravamento dell’epatite contratta in conseguenza di emotrasfusioni, è legittimo vada calcolato in relazione alla durata probabilistica della vita del danneggiato qualora premorto a causa della stessa malattia del contagio.
Di diverso avviso il Ministero della Salute, che vorrebbe il calcolo fino alla durata (minore) effettiva della vita.
Nell’articolo suddetto (20/04/2023) davamo conto di una recente sentenza della Corte di Cassazione che “convalidava” la nostra interpretazione.
Ulteriore e specifica conferma a questa interpretazione, coerente al sistema normativo vigente, è offerta da una ancora più attuale e specifica ordinanza, pubblicata il 26/04/2023 dalla Corte di Cassazione, che ha deciso un giudizio da noi iniziato, nel quale agli eredi è stato riconosciuto un danno di quasi 900.000,00 euro.
La Suprema Corte, decidendo il giudizio, da noi iniziato per il riconoscimento, agli eredi, del danno per la prematura morte di una congiunta, che, in vita, aveva contratto l’epatite C in conseguenza di trasfusioni di sangue praticatele negli anni ’60, ha rigettato il ricorso del Ministero ribadendo chiaramente che <<In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta … … in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente>>.
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