MALASANITÀ. L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NON ESENTA DA RESPONSABILITÀ LA STRUTTURA SANITARIA!
Ricorrente è la casistica di gravissimi danni per malasanità.
L’associazione, che ha impostazione multidisciplinare, da decenni opera ormai a tutela delle ragioni di risarcimento a favore di coloro che abbiano subito gravi danni in conseguenza di errore medico.
E, sul punto, va precisato che per “errore medico” o, più genericamente, “malasanità”, non s’intende soltanto il caso dell’errore dell’operatore sanitario (chirurgo, ostetrico, etc.), ma, anche, il caso della responsabilità della struttura sanitaria. Responsabilità che può essere distinta rispetto a quella del singolo sanitario (chirurgo, ostetrico, etc.) che lavori all’interno della struttura stessa.
E questa differenziazione è importantissima perché, spesso, è proprio quella che consente, agli sfortunati ammalati, vittime di gravi errori medici, di ottenere un consistente ristoro delle loro ingiuste sofferenze.
Infatti, nel caso regolato da una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, conformemente a quanto da noi ritenuto, la Corte ha ancora una volta ribadito la ricorrenza della responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera nel caso di danni conseguenti all’esercizio dell’attività medico-chirurgica.
E, ciò, anche nel caso in cui, a seguito della proposizione di un’azione finalizzata al risarcimento di danni subiti a causa di un intervento medico chirurgico, possa venire esclusa la responsabilità personale del chirurgo, ma invece, comunque, alla struttura sanitaria possano imputarsi manchevolezze o inadeguatezze.
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