COVID-19. VACCINO OBBLIGATORIO E GREEN PASS. TRIBUNALE MILITARE (Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito). >.
Il Tribunale Militare di Napoli, competente per tutta l’Italia meridionale, è intervenuto in materia di obbligatorietà del vaccino anti-covid e green pass.
L’occasione gli è stata data da un militare che non vaccinatosi, senza green pass, aveva clandestinamente fatto ingresso in caserma e timbrato il cartellino per prendere servizio.
Il Tribunale militare ha dichiarato apertamente di non condividere le pronunce della Consulta (che si era in precedenza pronunciata ritenendo legittimo l’obbligo alla vaccinazione e la sospensione del personale militare che non vi si sottoponeva), affrontando in radice la questione degli effetti avversi da vaccino Covid e così privando, di fatto, la logica e la funzionalità che aveva reso obbligatorio il green pass.
Di ben 20 pagine di sentenza mettiamo in evidenza le più salienti argomentazioni rese dal Tribunale Militare.
Egli <<… ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio … … risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti, che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti>>.
In sentenza il Tribunale militare argomenta inoltre che <<Questo Giudice, quindi, sulla scorta del necessario vaglio critico al quale è sempre tenuto … … allorché si tratti di valutare dati scientifici ancora non definiti e provvisori, rileva che i vaccini Sars-Cov2 in commercio possono causare effetti collaterali gravi ed anche fatali, in un numero non del tutto marginale e indifferente di casi. La condotta dell’imputato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria e conseguentemente di far ingresso in caserma senza esibire il “green pass” quindi è scriminato della necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave alla propria persona, nel quale l’imputato sarebbe incorso proprio sottoponendosi alla vaccinazione obbligatoria>>.