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Piú di un milione di euro riconosciuto agli eredi

Il 27 settembre scorso abbiamo avuto comunicato la notizia dallo studio dell’Avv. Silvio Vignera, che supporta la nostra Associazione e coloro i quali sono vittime di contagi emotrasfusivi e comunque di malasanità, che un attento e acuto Tribunale Siciliano aveva quel giorno depositato la sentenza che riconosceva ai superstiti, di una donna deceduta per le conseguenze di emotrasfusioni contagiose praticatele nell’anno 1971, un risarcimento più di un milione di euro.

Vi segnaliamo alcuni principi cardini espressi dalla indicata sentenza.
Il Tribunale ha in particolare chiarito che il termine per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione decorre non dalla data in cui viene praticata l’emotrasfusione ne da quella, sempre successiva, in cui il contagio scopre la patologia ma da quello, quasi sempre successivo ( nel caso in cui alla sentenza anno 2007)in cui si scopre che la patologia è la conseguenza dell’emotrasfusione.
Ha poi il Tribunale precisato un altro principio molto importante e favorevole ai danneggiati secondo cui “il Ministero della Salute, nonostante gli espressi obblighi di controllo cui era tenuto già in epoca anteriore alle dette trasfusioni(v.l. n. 592/1967), ha omesso di adottare, nel periodo tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, le precauzioni volte ad assicurare un effettivo monitoraggio sulla qualità del plasma ( e dei suoi derivati) che veniva somministrato”.
Pertanto è favorevole ai danneggiati il principio affermato al Tribunale che riconosce la responsabilità del Ministero anche per le emotrasfusioni praticate tra la fine degli anni sessanta e gli anni settanta, che, invece, un orientamento giurisprudenziale di segno opposto negava.
Il Tribunale ha anche ritenuto , favorevolmente alla danneggiata, che la precedente sentenza che le riconosceva il diritto all’indennizzo (pensione), aveva efficacia e quindi andava valutata anche nel giudizio per il risarcimento del danno.
La sentenza inoltre ha sancito anche altri principi che, per non annoiare il lettore con un articolo troppo lungo, ci riserviamo di pubblicare in un prossimo articolo.  

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